SICUREZZA CANTIERI ED ALTRI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza dei cantieri è un obiettivo difficile da raggiungibile in quanto le stesse lavorazioni, i mezzi e le attrezzature presenti, gli impianti e le 
sostanze utilizzate, rappresentano continue fonti di rischio per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il cantiere è un luogo di lavoro e, come tale, soggetto alla generale normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentata dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo n. 106/2009, che raccoglie e riordina tutta la normativa italiana sulla sicurezza degli ambienti di lavoro degli ultimi sessant'anni. In questi ultimi anni è aumentata la sensibilità agli all'aspetti della sicurezza dei cantiere edili: sono stati promossi la ricerca e l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuali contro i maggiori rischi, sono stati specificati i previsti obblighi per i committenti, per le imprese e per i lavoratori autonomi, per i coordinatori della sicurezza e per tutte le figure con precisi compiti e responsabilità.  

Come c'è da fare?
Il committente e il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il titolare dell'impresa (affidataria, esecutrice, sub appaltata), il lavoratore autonomo hanno tutti precisi obblighi e responsabilità, per tutta la durata delle opere, senza trascurare la fase preliminare di organizzazione del cantiere e la fase finale di conclusione delle lavorazioni per lo smontaggio del cantiere.
L'adozione di misure di prevenzione  e di misure di protezione (collettiva ed individuale), che devono essere note a tutti i lavoratori (informazione e formazione) che hanno accesso al cantiere, costituiscono la base su cui impostare la sicurezza del luogo di lavoro-cantiere edile. 

Gli strumenti che consentono l'applicazione della sicurazza nei luoghi di lavoro sono predisposti dalle figure sopra indicate,  alle quali la legge  attibuisce specifiche responsabilità
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) , e relativi aggiornamenti, redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase esecutiva;
- Fascicolo Tecnico, redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase esecutiva;
- Notifica Preliminare, con relativi aggiornamenti inviata agli organi di vigilanza dal committente anche tramite un delegato (solitamente il CSP/CSE);
- Piano Operativo della Sicurezza (POS) redatto da ogni impresa partecipante alla realizzazione dell'opera;
- verifica dell'idoneità tecnica ed amministrativa/fiscale (DURC) delle imprese a carico del Committente.
La mancanza della documentazione prevista dalla legge, costituiscono sempre motivo di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera e conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Chi lo deve fare?
Il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi e, nei casi previsti dalla legge, deve affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione ad un professionista abilitato in possesso di attestato di frequenza a di specifico corso professionale, oltre che in regola con gli aggiornamenti minimi (40 ore in 5 anni) e possibilmente con esperienza comprovata nel ruolo di coordinatore. 
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STUDIO TECNICO MELEGARI
VIA BUNETTO FERRARI, 7
42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
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