ANTINCENDIO
Prevenzione Incendi è quella materia che consente di ridurre il rischio dello scatenarsi di un incendio e limitarne gli eventuali danni.
Come previsto dal D.M. del 10 marzo 1998 tutte le aziende e determinate strutture sono tenute a rispettare dei criteri che consentano un'adeguata protezione e una corretta valutazione dal rischio d'incendio.
Il D.P.R. 151/2011 ne definisce e regolamenta i procedimenti relativi: sono state individuate le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e snelliti gli adempimenti da parte dei soggetti interessati.Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di Vigili del Fuoco e, introducendo il principio di proporzionalità, divide le stesse in tre categorie: A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o del grado di complessità che dell'attività stessa.Dopodiché, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:
- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della "regola tecnica".
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